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IRCSS: il Parlamento approva il parere sullo Schema del Dlgs in materia di riordino
Sara Di Francesca

IRCSS: il Parlamento approva il parere sullo Schema del Dlgs in materia di riordino

Concluso l'esame dell'atto del Governo

Si è concluso l'esame in sede consultiva, dello Schema del Dlgs in materia di riordino degli IRCCS ("Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288", Atto n. 4). 

In particolare, il Presidente Zaffini (FdI), ha ricordato che, essendo stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 dicembre, è possibile concludere l'esame dell'atto del Governo in titolo.

Nello specifico, la Commissione nell'ambito dell'esame dello Schema Dlgs in materia di riordino degli IRCCS, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

 

  • Si invita in primo luogo il Governo a valutare l'opportunità di un coinvolgimento degli IRCCS nella formazione specialistica e nella formazione continua dei medici di medicina generale anche come supporto specialistico diagnostico (Second Opinion Supporting), senza tuttavia snaturarne la missione.
  • Si segnala in secondo luogo l'opportunità di un raccordo delle aree tematiche rilevanti ai fini del riconoscimento scientifico anche con riguardo alle patologie integrate e alle patologie correlate, secondo i criteri di programmazione triennale del Ministero della Salute.
  • Con riferimento ai politematici, si suggerisce di precisare il numero minimo e massimo delle relative aree, che non dovrebbe essere inferiore a due e superiore a sei, a garanzia di effettiva eccellenza.
  • Si auspica poi un rafforzamento delle verifiche degli esiti e degli impieghi delle attività core, portando a regime il sistema di valutazione, monitoraggio e controllo avviato con l'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori sia pubblici che privati, ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Pur nella consapevolezza della complessità della messa a terra di questo tipo di controlli per la difficoltà di individuare gli indicatori, gli spin off potrebbero per esempio essere un parametro.
  • Si segnala altresì l'opportunità di prevedere che gli IRCCS siano incoraggiati a formare reti finalizzate alla creazione di banche biologiche.
  • Si ritiene inoltre che gli IRCCS pubblici, per essere competitivi, dovrebbero poter assumere specialisti non medici (per esempio fisici, matematici, ingegneri biomedici) con la stessa qualifica dei dirigenti medici. Atteso che la ricerca è sempre più interconnessa con varie specialità, competenze e conoscenze, che sono parte essenziale del possibile successo, bisognerebbe dare ai ricercatori il ruolo dirigenziale, circoscrivendo quello non dirigenziale al personale di supporto alla ricerca sanitaria, favorendo processi di stabilizzazione del personale precario secondo principi di merito.
  • In sede di coordinamento delle attività del direttore scientifico e del direttore generale, si reputa poi opportuno valorizzare strumenti di governance comune, ad esempio mediante l'assegnazione al direttore generale di obiettivi di ricerca da perseguire in sinergia col direttore scientifico.
  • Quanto alla percentuale relativa al 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato sia per gli IRCCS pubblici che privati, posto che l'attività di ricerca che caratterizza gli IRCCS è tipicamente traslazionale, varrebbe la pena prevedere un accorgimento che ne favorisca la corretta e agevole applicazione utile a computare i medici in quota parte sulla ricerca, con un criterio semplificato - per esempio una percentuale standard figurativa - e contestuale scomputo dall'attività di assistenza.
  • Si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di consentire ai direttori scientifici degli IRCCS pubblici di esercitare l'insegnamento universitario secondo principi di valorizzazione delle capacità e del merito, intervenendo coerentemente sul regime delle incompatibilità di cui all'articolo 5.
  • Conformemente a quanto considerato nell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, citata in premessa, si segnala la necessità di aggiungere, all'articolo 4, relativamente alle previsioni dirette a prevedere che alla determinazione dei compensi del personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva, dopo le parole "contrattazione collettiva", la parola "nazionale"; con riferimento invece all'articolo 10, al termine del primo comma, si suggerisce di inserire dopo le parole "al fine dell'" la parola "eventuale" ed infine le parole "nel rispetto di quanto previsto al comma 2".
  • Da ultimo, si invita a valutare l'opportunità di incidere anche attraverso l'ottimale finalizzazione del fondo di cui all'articolo 11, per soddisfare le necessità dei pazienti appropriatamente eleggibili, mediante un progressivo riequilibrio, anche territoriale, delle reti degli IRCCS: per esempio, grazie ad una programmazione specifica degli IRCCS afferenti a macroaree regionali per bacini di utenza minimi.

A questo LINK il resoconto della seduta

A questo LINK il parere approvato dalla Commissione Bilancio del Senato

A questo LINK il parere approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati

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